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Dichiarazione di nascita

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Modalità e termini per rendere la dichiarazione di nascita.

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  • A chi è rivolto
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  • Cosa si ottiene
  • Tempi e scadenze
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  • Contatti
  • Casi particolari
  • Ulteriori informazioni

A chi è rivolto

Neo genitori.

Descrizione

Registrazione della dichiarazione relativa ad una nascita e alla formazione dell’atto di nascita presso il Comune territorialmente competente.

Come fare

La dichiarazione di nascita di un bimbo appena nato  può essere fatta:

  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.

Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

  • Per i FIGLI NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
  • Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).

Cosa serve

Per la dichiarazione di nascita occorre presentare all'ufficiale dello Stato Civile:

  • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • documento valido di identità valido

Cosa si ottiene

L'atto di nascita.

Tempi e scadenze

Rilascio immediato.

La dichiarazione di nascita è acquisita al momento dell'istanza e non necessita di appuntamento con l'ufficio.

Costi

Nessun costo

Condizioni di servizio

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Indirizzo email:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it


Responsabile dei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it

Unità Organizzativa Responsabile

Stato Civile

Piazza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio

email: stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
tel: 055 8959 459 (Ufficiale di Stato Civile - Banchi Carlotta)
tel: 055 8959 460 )Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani)
tel: 055 8959 461 (Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu)
fax: 055 8959446

Casi particolari

Il riconoscimento materno del minore

Il riconoscimento  è un atto personalissimo a cui accede il genitore che liberamente intende riconoscere  il neonato. A tal riguardo occorre dare evidenza ai principi contenuti nel nostro ordinamento giuridico.
Differentemente da quanto previsto in numerosi Stati dell'Unione Europea ( Germania, Austria, Spagna, Portogallo ... ) il legislatore italiano ha infatti consentito alla madre di non essere nominata nell'attestazione di nascita e nel conseguente atto di nascita del neonato. Con tale assunto l'Italia si stacca dal principio più diffusamente seguito in Europa della "mater semper certa est" e dunque dall'attribuzione automatica della maternità per il solo fatto della nascita.
Il neonato se non riconosciuto neppure dal padre, sarà preso in carico dalla struttura ospedaliera per le prime necessarie cure e conseguentemente affidato ad una famiglia adottiva secondo le procedure previste dalla vigente normativa.


Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente sito ministeriale e alla "culla per la vita"

Ulteriori informazioni

Il nome

Art. 35.: Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In  quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale dell'anagrafe. 
Esempio: al bambino al quale viene dato il nome di Carlo Alberto dovrà essere sempre indicato con i due elementi onomastici Carlo e Alberto ed un domani firmarsi sempre Carlo Alberto e mai solo Carlo o solo Alberto.

L'ufficiale dello stato civile avvertirà il dichiarante del divieto normativo, e procederà alla registrazione dell'atto. Resta fermo che, in tutti questi casi l'ufficiale di stato civile procederà a formare l'atto con il nome scelto dal dichiarante, ma è suo dovere segnalare l'accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del giudizio di rettificazione.

L'esigenza di garantire una stretta corrispondenza tra il prenome ed il sesso di appartenenza del soggetto che lo porta, risiede nel fatto che è interesse pubblico che il prenome, unitamente al cognome, costituiscano mezzo di identificazione dell'individuo nei rapporti sociali, sì da non creare equivoci e confusioni di sorta sull'identità personale anche sotto il profilo del sesso, maschile o femminile.

Il cognome

Con sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell'interesse dell'identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro concordato.

Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.

Quindi la scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell'ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.
Argomenti:
  • Nascita

Pagina aggiornata il 08/11/2024 18:00:24

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