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Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

  • Servizio attivo

Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ( articolo 12 D.P.R. 132/2014 ).

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  • A chi è rivolto
  • Descrizione
  • Come fare
  • Cosa serve
  • Cosa si ottiene
  • Tempi e scadenze
  • Costi
  • Accedi al servizio
  • Condizioni di servizio
  • Contatti
  • Casi particolari
  • Ulteriori informazioni

A chi è rivolto

La procedura dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non si applica in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, figli maggiorenni portatori di handicap grave. Saranno considerati unicamente i figli comuni ai coniugi richiedenti.

Descrizione

Separazione e divorzio sono aspetti patologici del rapporto coniugale.
La separazione è per sua natura potenzialmente transitoria e determina una trasformazione del rapporto personale e patrimoniale dei coniugi.

Si parla segnatamente di separazione:

  • consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale;
  • giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi o entrambi intentano una procedura giudiziale di separazione.


Di contro il divorzio comporta la cessazione del matrimonio quando la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita.
Rimangono invariati i doveri verso i figli, il rispetto reciproco, le responsabilità genitoriali.

Si parla più specificamente di :

  • cessazione degli effetti civili quando il divorzio afferisce ad un matrimonio religioso;
  • scioglimento quando il divorzio afferisce ad un matrimonio civile.

La procedura davanti al Sindaco

I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un Avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non si applica in presenza:

  1. Figli minori
  2. Figli maggiorenni incapaci
  3. Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  4. Figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992)

Saranno considerati unicamente i figli comuni ai coniugi richiedenti.

Sostanzialmente l'istanza è rivolta al Sindaco in caso di accordo consensuale quando non vi siano le ipotesi descritte ai numeri 1) -2) - 3) - 4) e riguardi essenzialmente il rapporto matrimoniale e non patrimoniale.

Inoltre: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguitro all'entrata in vigore della legge 06 Maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, 12 mesi nel caso di separazione giudiziale.

Come fare

La procedura necessita di appuntamento.

L'appuntamento può essere prenotato tramite richiesta telematica al seguente indirizzo: stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it

 

Cosa serve

Documento di identità in corso di validità dei coniugi richiedenti.

Cosa si ottiene

Documento di seraparazione e/o divorzio.

 

Tempi e scadenze

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa dell' avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.

A tal fine le parti presentano la dichiarazione in calce e fissano l'appuntamento per stendere congiuntamente in atto pubblico la volontà di separazione o divorzio

Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nel giorno concordato, l'atto contenente l'accordo è compilato dall'Ufficiale di Stato Civile  e sottoscritto dai presenti  immediatamente dopo il ricevimento delle congiunte volontà.

A seguire le parti sono   invitate a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in atto pubblico per la conferma

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Costi

La procedura prevede il costo di 16 euro da corrispondere alla tesoreria del Comune.

Accedi al servizio

Per usufruire del servizio è necessario richiedere un appuntamento all'indirizzo stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it

Condizioni di servizio

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Indirizzo email:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it

Numeri telefonici:

  • Responsabile dei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail: l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
  • Ufficiale di Stato Civile - Carlotta Banchi 055 / 8959459
  • Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
  • Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461

Unità Organizzativa Responsabile

Stato Civile

Piazza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio

email: stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
tel: 055 8959 459 (Ufficiale di Stato Civile - Banchi Carlotta)
tel: 055 8959 460 )Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani)
tel: 055 8959 461 (Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu)
fax: 055 8959446

Casi particolari

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992), possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile  di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riguardo a:

  • attribuzione assegno periodico;
  • revoca dell'assegno periodico;
  • revisione quantitativa dell'assegno.

Non può essere consentita davanti all'Ufficiale di Stato Civile :

  • la previsione della corresponsione dell'assegno di divorzio IN UN'UNICA SOLUZIONE ( liquidazione una tantum )
  • la regolamentazione dell' affidamento / uso della casa coniugale

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Ulteriori informazioni

Normativia di Riferimento

Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile",convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014.

Argomenti:
  • Matrimonio

Pagina aggiornata il 13/11/2024 11:15:10

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